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Matrimonio civile

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Il matrimono è un negozio giuridico (manifestazione di volontà) tra due parti di sesso opposto con il quale gli sposi assumono reciprocamente degli impegni. Con il matrimonio si ha il riconoscimento giuridico della famiglia e l'acquisizione dello stato di "coniuge".
Il matrimonio civile o religioso non può essere celebrato prima del 4° giorno compiuta la pubblicazione e non oltre il 180° giorno delle stessa.

Richiesta Pubblicazioni di matrimonio

A chi è rivolto

A tutte le persone che, volendo sposarsi, hanno già ottenuto l'autorizzaizone a seguito delle pubblicazioni di matrimonio.

Descrizione

Il matrimono è un negozio giuridico (manifestazione di volontà) tra due parti di sesso opposto con il quale gli sposi assumono reciprocamente degli impegni. Con il matrimonio si ha il riconoscimento giuridico della famiglia e l'acquisizione dello stato di "coniuge".
Il matrimonio civile o religioso non può essere celebrato prima del 4° giorno compiuta la pubblicazione e non oltre il 180° giorno delle stessa.

Come fare

Il matrimonio civile è il matrimonio volto a produrre effetti unicamente per il diritto dello Stato ed è disciplinato dalla legge statale quanto alle condizioni richieste agli sposi per contrarlo, alle formalità preliminari che devono essere svolte, alla celebrazione, alle cause e ai termini di impugnazione. Il matrimonio civile è, dunque, un atto pubblico complesso, perché unisce la volontà degli sposi con le attestazioni e le dichiarazioni di un pubblico ufficiale, che non si limita a raccogliere la volontà degli sposi ma li dichiara uniti in matrimonio.
La celebrazione del matrimonio civile è regolata dal titolo VI del codice civile. Nel giorno stabilito l'Ufficiale di Stato Civile (Sindaco o suo delegato) formalizza il matrimonio nella casa comunale alla presenza di due testimoni maggiorenni, anche parenti.
Possono contrarre matrimonio civile i cittadini italiani e stranieri che abbiano effettuato, senza opposizione, le pubblicazioni.
I matrimoni vengono celebrati nell'orario e nei giorni preventivamente concordati con l'Ufficiale di Stato Civile. Le modalità di individuazione del giorno e dell'orario, della prenotazione della sala e dei relativi costi, è regolata da apposito provvedimento della Giunta comunale.
Quali sono le condizioni necessarie per contrarre il matrimonio civile?
Il codice civile prevede alcune condizioni perché i futuri coniugi possano contrarre matrimonio, e cioè:
• non devono essere minorenni (solo con autorizzazione del tribunale può sposarsi anche chi ha compiuto 16 anni);
• non devono essere interdetti per infermità di mente ;
• non devono essere vincolati da un precedente matrimonio;
• la donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili (divorzio) del precedente matrimonio;
• non possono contrarre matrimonio tra loro:
1. gli ascendenti (i nonni) e i discendenti in linea retta (figli nati nel matrimonio o nati fuori del matrimonio);
2. i fratelli e le sorelle;
3. lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4. gli affini (i parenti del coniuge) in linea retta;
5. gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6. l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7. i figli adottivi della stessa persona;
8. l'adottato e i figli dell'adottante;
9. l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato;
10. persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.
Devono essere state effettuate le pubblicazioni a cura dell’ufficiale dello stato civile e devono essere decorsi almeno quattro giorni dal loro compimento.
Che cosa sono le pubblicazioni di matrimonio
Le pubblicazioni di matrimonio consistono nell’inserimento all'Albo pretorio sul sito internet del Comune, di un atto contenente le generalità dei futuri sposi.
Vengono fatte a cura dell’ufficiale dello stato civile dopo che ha accertato l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio ed hanno la funzione di rendere noto il proposito dei futuri coniugi di contrarre nozze per mettere in grado gli interessati di fare le eventuali opposizioni.
La richiesta di pubblicazioni deve essere fatta da entrambi gli sposi (o da un terzo che ha ricevuto da questi autorizzazione a mezzo di procura rilasciata con scrittura privata, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, o da chi esercita la tutela per i minori di età compresa fra i 14 e i 18 anni) all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno degli sposi.
Il tribunale, su richiesta dei futuri sposi, può autorizzare, con decreto, per gravi motivi, la riduzione del termine di 8 giorni della pubblicazione e, per cause gravissime (ad esempio uno dei futuri sposi è in fin di vita), l’omissione delle pubblicazioni stesse, quando gli sposi dichiarino davanti al cancelliere del tribunale che non sussistono motivi di impedimento.
Per la pubblicazione del matrimonio occorre presentarsi con una marca da bollo dell’importo di 16,00 euro, nel caso in cui i futuri sposi siano residenti nello stesso comune, oppure con due marche da bollo, nel caso in cui uno di essi sia residente in un altro comune.
Chi celebra il matrimonio civile e dove può essere celebrato
Il matrimonio civile e l'unione civile vengono celebrati dall’ufficiale dello stato civile che può essere il Sindaco, il vicesindaco, un assessore o un consigliere comunale, un presidente di circoscrizione, il segretario comunale, un dipendente comunale a tempo indeterminato (e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato) che abbia superato un apposito corso o, anche, un cittadino italiano che abbia i requisiti per l’elezione a consigliere comunale.
Tra il celebrante e gli sposi non vi deve essere incompatibilità per vincoli di parentela o affinità in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado.
L’ufficiale di stato civile deve indossare la fascia tricolore.
La celebrazione avviene nella Casa Comunale, in una sala aperta al pubblico, nel comune in cui è stata fatta la richiesta di pubblicazioni per il matrimonio, o l'istanza per le unioni civili. L’ufficiale di stato civile celebrante, alla presenza di due testimoni (uno per parte):
• dà lettura degli articoli 143 (Diritti e doveri reciproci dei coniugi), 144 (Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia) e 147 (Dovere verso i figli) del Codice Civile, mentre per le Unioni civili vengono letti gli articoli 1 comma 11 e 12 della Legge n.76/2016;
• riceve le affermazioni degli sposi di volersi prendere in marito e moglie, o degli uniti civilmente di voler costituire un'unione civile;
• accoglie, eventualmente, le ulteriori dichiarazioni riguardanti la scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali;
• per gli sposi, il riconoscimento di figli naturali (ora figli nati fuori dal matrimonio).
Solo in casi eccezionali è possibile celebrare il matrimonio o l'unione civile fuori dalla Casa Comunale, ovvero quando per infermità o altro impedimento giustificato all’ufficiale dello stato civile uno degli sposi o degli unici civilmente sia nell’impossibilità di recarsi nella Casa Comunale.
La celebrazione di un matrimonio civile può avvenire:
1. nella Casa comunale;
2. in una sala dell’edificio comunale;
3. nella sala esterna all’edificio comunale, compreso il giardino;
4. in siti di proprietà comunale che per la loro attrattiva estetica e/o storica e/o ambientale abbiano una destinazione turistica, siano aperti al pubblico e caratterizzati da affollamento, a patto che tali siti siano riservati, con carattere di periodicità, all'esclusiva disponibilità comunale per essere destinati, appunto, alle celebrazioni;
5. in siti di proprietà privata, purchè acquisita alla disponibilità comunale attraverso titolo giuridico, con carattere di ragionevole continuità temporale e di esclusività.
L'atto di matrimonio o di unione civile
L’atto di matrimonio o di unione civile viene compilato immediatamente dopo la celebrazione nella Parte I dei registri dello Stato civile, letto e sottoscritto dagli interessati, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile. L’atto contiene le generalità degli interessati e dei testimoni, il luogo della celebrazione nei casi di imminente pericolo di vita o celebrati fuori dalla Casa comunale.
Se le persone non sono in grado di comprendere, come il caso dello straniero, l’ufficiale di stato civile provvede a nominare un interprete che dovrà sottoscrivere l’atto.
Qualora gli interessati non possano apporre la propria firma, l’ufficiale dello stato civile deve indicare tale circostanza nell’atto e le ragioni di tale impedimento.
Il regime patrimoniale
I regimi patrimoniali tra cui i coniugi o gli uniti civilmente, possono scegliere sono due: la comunione dei beni e la separazione dei beni.
La comunione dei beni è il regime patrimoniale che automaticamente viene adottato laddove non ci sia una diversa manifestazione di volontà da parte dei coniugi. Pertanto, tale scelta non viene annotata sull’atto di matrimonio, né riportata negli estratti. Il regime della comunione dei beni prevede conseguentemente che tutti gli acquisti fatti dalla famiglia dopo il matrimonio, costituiscono patrimonio comune a prescindere dall’apporto economico di ciascun componente.
Sono esclusi dalla comunione dei beni:
• i beni che ciascun coniuge aveva prima del matrimonio;
• i beni avuti dopo il matrimonio per eredità o donazione;
• i beni di uso strettamente personale ed i loro accessori;
• i beni che servono all’esercizio della professione;
• i beni ottenuti come risarcimento di un danno patito.
Lo scioglimento della comunione dei beni avviene in uno dei seguenti casi:
• morte di uno dei coniugi;
• separazione giudiziale dei beni;
• provvedimento del Tribunale di omologazione della separazione personale dei coniugi;
• sentenza di divorzio;
• annullamento del matrimonio;
• scelta del regime di separazione dei beni (da effettuarsi per atto pubblico dinanzi ad un notaio).
La separazione dei beni deve essere invece espressamente richiesta dai coniugi o uniti civilmente e prevede, invece, che ciascuno conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante l'unione. Tale scelta deve essere dichiarata da entrambi i coniugi:
prima del matrimonio:
• all’ufficiale di stato civile (matrimonio civile o unione civile);
• al parroco (matrimonio concordatario);
• al ministro di culto (matrimonio culti ammessi);
dopo il matrimonio: davanti ad un notaio.
La separazione dei beni viene annotata sull’atto di matrimonio o sulla dichiarazione di unione civile e riportata negli estratti di matrimonio o nell'attestazione di unione civile.

Cosa serve

Per la celebrazione del matrimonio è necessario che siano state effettuate le pubblicazioni.

Cosa si ottiene

Matrimonio civile

Tempi e scadenze

Una volta ottenuta l'autorizzazione per potersi sposare, la celebrazione deve essere fatta entro 180 giorni, da calcolarsi dal 4° giorno del termine delle pubblicazioni.

Quanto costa

Marca da bollo

€ 16,00

Accedi al servizio

Richiesta Pubblicazioni di matrimonio

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Contatti

Contatti generali
Argomenti:Pagina aggiornata il 11/04/2024


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